L’Attività di “Service” a favore degli Istituti di Credito e Intermediari finanziari
Il “Service” per il Fondo di Garanzia è un servizio offerto alle Banche interessate a favorire l’accesso al credito da parte delle Micro Piccole Medie Imprese con i Finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI. Tramite la convenzione, A.T.S. – CO.SVI.G. svolge, per conto della Banca, tutte le attività relative alla richiesta di finanziamento necessarie alla verifica dell’ammissibilità della richiesta rispetto alle Disposizioni Operative del Fondo.
In particolare il service effettua una analisi di prefattibilità per valutare se la richiesta di finanziamento sottoposta dalla Banca soddisfa le caratteristiche richieste da MCC nel rispetto delle Vigenti Disposizioni Operative. Fornisce quindi un esito alla Banca e, se positivo, prosegue nella gestione della pratica fino ad ottenere la delibera del Fondo e a supportare la Banca in tutti gli adempimenti necessari per mantenere l’efficacia della garanzia.
Il service supporta la Banca anche per la fase di attivazione (nel caso di morosità) e per la predisposizione della documentazione nel caso di ispezione richiesta da MCC.
Le attività saranno svolte dal “ Service” esclusivamente per i finanziamenti chirografari e per le operazioni di breve termine concessi ad imprese non in difficoltà ai sensi del Reg. UE 651/2014. Tali finanziamenti dovranno rientrare nelle fattispecie delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo e dovranno essere destinati alle seguenti finalità:
Obiettivo di questa fase è l’esame della documentazione inviata dalla Banca per verificare che l’operazione proposta dalla banca rientri tra ammissibili secondo il sistema di rating predittivo messo a disposizione dal Gestore. Viene verificata l’ammissibilità della richiesta di garanzia e comunicato alla Banca l’esito. In caso di ammissibilità vengono richiesti alla banca tutti i documenti necessari per proseguire nell’istruttoria e quindi nel sottoporre la richiesta al Fondo.
Ats/CoSviG, ricevuta la documentazione richiesta, completa l’istruttoria e nel caso si confermi l’ammissibilità della pratica provvede ad inoltrare, tramite il portale web del MedioCredito Centrale, la richiesta di ammissione alla garanzia del “Fondo”. Comunica quindi alla Banca il numero di posizione attribuito da MCC alla pratica appena registrata sul portale. Le richieste “congelate” sul sito web MCC, vengono sottoposte alla delibera del Comitato del Fondo. Alla ricezione della mail che notifica la delibera da parte del Fondo, gli addetti del service accedono al sito MCC e scaricano tutti gli esiti dandone quindi comunicazione alla Banca.
In questa fase il Service supporta la Banca monitorando il rispetto dei tempi per tutti gli adempimenti che la Banca deve svolgere per mantenere l’efficacia della garanzia. In particolare, come da Disposizioni Operative:
a) la Banca deve deliberare entro i tre mesi dalla delibera del “Comitato di concessione della garanzia” (se delibera prima la delibera deve risultare subordinata all’acquisizione della garanzia del Fondo). La data di delibera va comunicata a MCC, mediante caricamento dell’informazione sul portale MCC
b) ove previsto, la Banca deve pagare le commissioni al Fondo. Entro i tre mesi tale pagamento va comunicato a MCC mediante caricamento dei dati sul portale
c) la Banca deve effettuare l’erogazione di almeno il 25% entro 6 mesi dalla data della delibera del Comitato. L’erogazione a saldo va completata entro i 18 mesi dalla data del Comitato e per le eventuali erogazioni a sal, entro tre mesi da ogni erogazione, va effettuata la comunicazione a MCC
Sarà cura di Ats/CoSviG comunicare tempestivamente alla Banca l’approssimarsi di tali scadenze e a comunicare man mano, entro i tempi imposti dalle Disposizioni Operative, tutte le informazioni a MCC.
Il Service segue anche le fasi relative all’attivazione della garanzia, nei casi in cui il Cliente non paga le rate del finanziamento.
Premesso che la “Banca” deve comunicare tempestivamente a Ats/CoSviG la data della prima rata scaduta e non pagata (data di inadempimento), sarà cura del service assistere e supportare la banca per tutti gli adempimenti relativi alla fase di intimazione del pagamento e dell’eventuale attivazione della garanzia.
In particolare, come da Disposizioni Operative:
a) la Banca deve segnalare periodicamente l’elenco delle imprese con arretrati nel pagamento delle rate avendo cura di indicare la data del mancato pagamento e l’importo dovuto complessivamente ( segnalazione che, deve avvenire su format di A.T.S. – CO.SVI.G.);
b) in caso di inadempimento del beneficiario, la Banca deve avviare le procedure di recupero del credito, inviando al beneficiario inadempiente e, per conoscenza al “Fondo”, “l’intimazione del pagamento” contenente l’informazione dell’ammontare dell’esposizione per rate, capitale residuo e interessi di mora.
c) “l’intimazione del pagamento” deve avvenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 18 mesi dall’accadimento dell’evento di rischio, intendendosi come tale, il 91° giorno successivo alla prima rata rimasta insoluta anche parzialmente;
d) trascorso il 91° giorno dalla I° rata insoluta e comunque dopo la segnalazione dell’evento di rischio, di cui al punto a), senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del beneficiario, la “Banca” può richiedere l’attivazione del “Fondo” (dopo la decadenza del beneficio del termine);
e) la richiesta di attivazione del “Fondo” deve essere inviata al “Fondo”, mediante portale , entro 18 mesi per le operazioni a medio/lungo termine ed entro 9 mesi per le linee a breve termine senza piano di ammortamento di cui al punto a).
Il mancato rispetto di tali termini è causa di inefficacia della garanzia del “Fondo”.
Sarà cura del Service comunicare tempestivamente alla Banca l’approssimarsi di tali scadenze e a comunicare man mano, entro i tempi imposti dalle Disposizioni Operative, tutte le informazioni a MCC. La predisposizione di tutta la documentazione necessaria per l’attivazione della garanzia è a carico del service che provvederà a richiedere alla Banca i documenti di sua competenza per completare l’attivazione.
MCC, ogni anno, comunica le pratiche che sono oggetto di ispezione. La comunicazione arriva al service via portale e pec e precisa il termine temporale entro cui inoltrare a MCC tutta la documentazione richiesta.
Il service predispone il tutto e lo inoltra a MCC, salvo richiedere supporto alla Banca per quanto concerne i documenti di Sua competenza. Ad ispezione conclusa avvisa la Banca dell’esito ricevuto.
Qualunque variazione intervenga sulle pratiche garantite dal Fondo deve essere comunicata a MCC.
In alcuni casi la variazione comporta una nuova delibera del Fondo per la riconferma della garanzia.
Il service, a fronte delle segnalazioni delle banche, provvede ad inoltrare tali comunicazioni verso MCC nel rispetto delle modalità dettate dalle Disposizioni Operative. Successivamente, a valle degli esiti di MCC informa la banca degli esiti.
La garanzia diretta ISMEA è disciplinata dal decreto 22 marzo 2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
L’obiettivo della garanzia diretta è favorire l’accesso al credito delle aziende agricole, attraverso la riduzione del patrimonio di vigilanza richiesto alle banche.
Il servizio di service diretto offerto da ATS COSVIG a favore delle banche prevede:
il controllo completo della documentazione per forma, contenuti e per congruità delle date
Istruttoria completa della richiesta sul portale ISMEA GSpot
Acquisizione della proposta di garanzia e perfezionamento della richiesta.
Monitoraggio e mantenimento della garanzia.
La banca riceverà direttamente la garanzia pubblica di Ismea prima dell’erogazione del finanziamento richiesto.
Scriveteci per chiedere maggiori informazioni sui servizi offerti agli Istituti di Credito